INPGI: pubblicati i valori delle prestazioni 2023
A cura della redazione
L’INPGI, con circolare n. 3 del 31 gennaio 2023, ha reso noti i valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2023.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) e l’importo massimo mensile di detta indennità sono rivalutati dal 1° gennaio 2023 in misura pari all’indice di variazione dei prezzi al consumo FOI determinato dall’ISTAT (+ 8,1 %). Di seguito i valori aggiornati:
- Retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità, € 1.352,19;
- Importo massimo mensile, € 1.471,00.
Alle libere professioniste e categorie assimilate iscritte all’INPGI, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art. 17, c. 3, del D.Lgs. 151/2001, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
L'indennità è corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
In ogni caso, l’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 402/1981 (L. 537/1981) e successive modificazioni, nella misura risultante per la qualifica di impiegato. La stessa non può, comunque, essere superiore a cinque volte il predetto importo minimo.
L'indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Si riportano, di seguito, gli importi minimi e massimi della prestazione spettante:
- salario minimo giornaliero, € 53,95;
- Importo minimo (pari a 5 mensilità), € 5.610,80;
- Importo massimo, € 28.054,00.
La circolare ha riportato, infine, i valori relativi all’indennità di degenza ospedaliera (€ 24,88 da 3 a 4 mesi; € 37,32 da 5 a 8 mesi; € 49,76 da 9 a 12 mesi) e all’indennità di malattia (€ 12,44 da 3 a 4 mesi; € 18,66 da 5 a 8 mesi; € 24,88 da 9 a 12 mesi).
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