L’INPGI, con la circolare n. 6 del 30 giugno 2022, ha ricordato che l’art. 1, cc. Da 103 a 118, della L. 324/2021 prevede che “al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”.

La competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI è cessata, quindi, il 30 giugno 2022.

Invece, per il personale giornalistico titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assicurato presso la Gestione separata INPGI di cui al D.Lgs. 103/1996, non interverranno variazioni e, anche dopo il 30 giugno 2022, la competenza assicurativa resterà in capo all’INPGI.

Tuttavia, ai fini dello svolgimento degli adempimenti contributivi, per i periodi di paga successivi a giugno 2022 (prima scadenza 20.8.2022) sarà necessario procedere all’aggiornamento della procedura DASM (la nuova versione della procedura DASM sarà resa disponibile entro il corrente mese di luglio).