La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, ha stabilito che non può essere concessa la rendita per infortunio in itinere se il lavoratore sceglie di andare in ufficio utilizzando un mezzo privato (nella fattispecie, una moto), senza averne necessità, ed ha un incidente.
In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono, infatti, farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa situazioni che, senza rivestire carattere di necessità, rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.