Il lavoratore che nel tragitto casa lavoro subisce un danno a seguito di una rapina ha diritto di ottenere dall'INAIL il risarcimento in quanto trattasi di inforunio in itinere (Cass. 22/02/2008 n.3776).

Secondo i giudici di legittimità il requisito dell'occasione di lavoro necessario affinchè l'infortunio subito possa qualificarsi come in itinere implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio collegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa sia in modo diretto che indiretto. Il solo limite alla risarcibilità del danno è rappresentato dal rischio elettivo che nel caso in esame non sussiste poichè il lavoratore era ricorso all'utilizzo del mezzo proprio a seguito di sciopero dei mezzi pubblici.

In sostanza secondo la Suprema Corte ai fini del diritto all'indennizzo in caso di infortunio in itinere, rilevano tutti gli eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici quali una rapina, indipendentemente dalla condotta volontaria dell'assicurato.