La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/10/2009 n.21113,  ha deciso che in caso di infortunio accorso al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, al fine determinare la responsabilità del datore di lavoro per l'accaduto, è necessario accertare la presenza o meno del rischio elettivo.
Infatti secondo la Suprema Corte quest'ultimo rappresenta il limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro ed è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
In particolare, continuano i giudici di legittimità, per configurare il rischio elettivo e quindi la responsabilità del dipendente per l'infortunio è necessario che: il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme (nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive); il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali (quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive); l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Se vengono accertate queste situazioni si è in presenza di rischio elettivo che si distingue dalla mera colpa del lavoratore e cioè dall'atto volontario che seppur posto in essere con imprudenza, negligenza e imperizia, è motivato da finalità produttive e non interrompe il nesso fra l'infortunio e l'attività lavorativa.