L’INPS, con il messaggio n. 4806 del 21 dicembre 2018, ha comunicato che sono state individuate le specifiche tecniche del flusso UniEmens “anticipato” che il datore di lavoro è chiamato a compilare per il perfezionamento dei requisiti (ai fini del diritto) per la liquidazione di una pensione provvisoria nei 30 giorni successivi alla decorrenza del pensionamento.

Detto flusso, riferito agli ultimi due mesi del rapporto di lavoro del pensionando, ha le caratteristiche utili all’accredito dell’anzianità previdenziale ai soli fini del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica e non sostituisce il consueto iter di trasmissione dei dati utili all’implementazione della posizione contributiva, attraverso l’invio del flusso Uniemens ordinario da parte del datore di lavoro.

Il flusso anticipato, pertanto, consentirà l’acquisizione immediata delle informazioni, fornite dal datore di lavoro, indispensabili per la determinazione dell’anzianità contributiva e verrà utilizzato unicamente nei casi in cui il computo del periodo contributivo corrispondente agli ultimi due mesi di lavoro costituisca condizione essenziale per il raggiungimento del requisito pensionistico.

Ne consegue che la trasmissione del flusso in parola viene richiesta al datore di lavoro qualora il requisito contributivo per la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia venga maturato nei due mesi antecedenti la cessazione dal servizio. Tale flusso anticipato non si renderà necessario nel caso di accesso al pensionamento a conclusione della fruizione dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, di prestazione di accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 e del part time agevolato.