Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 del 12 maggio 2009, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 81/2008, di comunicazione all'INAIL (o all'IPSEMA) dei dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
In particolare, la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino un'assenza superiore al giorno è un obbligo destinato ad operare solo dopo che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, attraverso il decreto interministeriale  (peraltro in fase avanzata di elaborazione) di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Per tali ragioni, il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del suddetto decreto. Resta inteso che l'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui all'art. 53, comma 6, del T.U.S.L.