L’Inail, con la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, facendo seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 gennaio u.s., ha fornito le indicazioni operative relative all’estensione dell’assicurazione obbligatoria ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

La circolare elenca le categorie di lavoratori dello spettacolo ai quali è estesa, dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione obbligatoria e chiarisce che l’obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli. Sono fornite, inoltre, alcune precisazioni sui lavoratori sportivi.

Soggetti assicuranti, tenuti al versamento del premio assicurativo, sono i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera. Per l’assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.

I soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, in deroga alla normativa vigente, presentano la denuncia di iscrizione  entro il 18 marzo 2022.
Analogamente  i soggetti assicuranti già titolari di Pat, qualora non sia presente il rischio assicurato dei lavoratori dello spettacolo, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro lo stesso termine del 18 marzo p.v..

La retribuzione imponibile da assumere per il calcolo del premio è parti all’ammontare dei compensi corrisposto nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera (per l’anno 2022 pari a 49,91 euro).
Il documento fornisce alcune rilevanti precisazioni in merito alla denuncia degli infortuni in itinere. In particolare, se l’incidente avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, per il percorso di andata, è riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale il lavoratore si stava recando e per il percorso di ritorno al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare ritorno all’abitazione. Se invece l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso il cui luogo di lavoro il lavoratore si stava recando.