L’Inail, con la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022,
facendo seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 gennaio u.s.,
ha fornito le indicazioni operative relative all’estensione dell’assicurazione
obbligatoria ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo.
La circolare elenca le categorie di lavoratori dello
spettacolo ai quali è estesa, dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione obbligatoria
e chiarisce che l’obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di
insegnamento o formazione e attività remunerate di carattere promozionale di
spettacoli. Sono fornite, inoltre, alcune precisazioni sui lavoratori sportivi.
Soggetti assicuranti, tenuti al versamento del premio
assicurativo, sono i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano
la loro opera. Per l’assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe
dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.
I soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni
assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022
di lavoratori autonomi dello spettacolo, in deroga alla normativa vigente,
presentano la denuncia di iscrizione entro il 18 marzo 2022.
Analogamente i soggetti assicuranti già titolari di Pat, qualora non sia
presente il rischio assicurato dei lavoratori dello spettacolo, presentano la
denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro lo stesso termine
del 18 marzo p.v..
La retribuzione imponibile da assumere per il calcolo del
premio è parti all’ammontare dei compensi corrisposto nell’anno solare di riferimento,
nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera (per l’anno 2022
pari a 49,91 euro).
Il documento fornisce alcune rilevanti precisazioni in merito alla denuncia degli
infortuni in itinere. In particolare, se l’incidente avviene durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, per il percorso di andata, è
riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale
il lavoratore si stava recando e per il percorso di ritorno al committente a
cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare
ritorno all’abitazione. Se invece l’incidente avviene durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro ognuno riferito a un diverso
committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del
committente presso il cui luogo di lavoro il lavoratore si stava recando.