Indennità di maternità e malattia dovute anche nelle more della definizione dell’esonero contributivo Covid-19
A cura della redazione
L'INPS, con il Messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021, ha precisato che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS che hanno presentato domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi per Covid-19, nelle more della definizione della pratica, possono comunque fruire delle indennità di maternità e malattia.
La Legge di Bilancio 2021 (art.1, c. 20) ha istituito un Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza Covid-19 sul reddito dei predetti lavoratori e favorire la ripresa.
Più precisamente il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.
Poiché le indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché quelle di malattia e degenza ospedaliera, non spettano in assenza del regolare versamento dei contributi, all’INPS è stato chiesto se le stesse possono essere riconosciute nel caso in cui il lavoratore ha presentato la domanda per fruire del citato esonero ed è in attesa della conclusione della relativa istruttoria.
Secondo l’INPS il lavoratore autonomo può fruire delle prestazioni di maternità/paternità previa produzione di una dichiarazione di responsabilità nella quale attestare di aver chiesto l’esonero contributivo.
Il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.
Dopo la liquidazione se l’INPS accerta l’insussistenza dei requisiti per l’esonero contributivo, la prestazione pagata sarà considerata indebitamente corrisposta e quindi dovrà essere recuperata.
Quanto detto vale anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS per il pagamento delle indennità di maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.
Sono esclusi dall’esonero i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi).
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