La responsabilità solidale del committente per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 gennaio 2025 n. 1450 che puntualizza la natura della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nell’ambito di un appalto pubblico, i cui principi sono applicabili anche all’ambito privato per il quale la disciplina degli appalti è proprio quella contenuta nel citato art. 29.Perciò l’indennità sostitutiva di ferie e permessi che ha una natura mista tra retribuzione e risarcimento danno resta esclusa da tale adempimento solidale a carico del committente, qualora l’appaltatore o il subappaltatore non corrispondano tali compensi ai propri lavoratori.Nella causa specifica la norma regolatrice degli appalti pubblici era il D.Lgs. 163/2006 (sostituita dal vigente D.Lgs. 50/2016) che, diversamente dal D.Lgs. 276/2003, permetteva di considerare incluso nell’obbligo solidale anche trattamenti economici come l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.