Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 14 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un'indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti indicati dall'art. 51, c. 5 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (determinazione del reddito da lavoro dipendente).
Il Ministero ha affermato che è possibili individuare un'indennità di trasferta in misura superiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale o territoriale, ma solo se tale accordo è depositato presso la DPL o presso tutti gli enti previdenziali; nel caso in cui, invece, l'importo superiore è stato stabilito secondo un accordo individuale con il lavoratore la quota eccedente il limite indicato dall'art. 51 del TUIR deve considerarsi superminimo individuale e quindi soggetto ad imponibilità fiscale e contributiva.