L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 222 del 27 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in relazione all’applicabilità degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.

Il caso era riferito ad una cittadina italiana residente in Svizzera dal 2012, rientrata in Italia ad aprile 2022 per lo svolgimento di attività di ricerca in forza di un contratto di lavoro subordinato con un ente italiano.

I dubbi in merito all’applicabilità del regime di favore erano legati a due circostanze: la prima era riferita al fatto che la l’istante aveva svolto, dall'estero e in modalità a distanza, dal 27 dicembre 2016 al 18 aprile 2018, attività di lavoro dipendente part-time per una società italiana; la seconda al fatto che durante il periodo di residenza in Svizzera la lavoratrice aveva comunque avuto un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2017.

Secondo l’Agenzia, tali circostanze non avevano influito sull’applicabilità degli incentivi di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D.L. n. 34/2019). Infatti, quanto al contratto part-time, si poteva ritenere che essendo stato svolto dall’estero in modalità a distanza, non si fossero prodotti redditi nel territorio italiano. Quanto al secondo aspetto, relativo al soggiorno temporaneo di ricerca, l’Agenzia ha sottolineato che l’attività di ricerca in Italia era stata svolta per un periodo inferiore a 183 giorni, e quindi il 2017 non poteva essere assunto come periodo d'imposta in cui l’istante aveva prodotto reddito da docenza o ricerca nel territorio italiano in modo prevalente.