L'Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto a un interpello relativo alla tassazione degli incentivi corrisposti per funzioni tecniche, disciplinate dall’articolo 113 del Codice degli appalti pubblici. Il quesito, presentato da un ente pubblico, riguarda il regime fiscale applicabile agli incentivi erogati in periodi d’imposta successivi rispetto a quelli in cui sono state svolte le attività che li hanno generati.

Il quesito posto dall'ente

L’ente richiedente ha illustrato la situazione di ritardo nell'erogazione degli incentivi, dovuta principalmente alla tardiva adozione del regolamento interno e del contratto collettivo integrativo. Tali strumenti, necessari per disciplinare la liquidazione degli incentivi, sono stati rispettivamente approvati nel 2021 e nel dicembre dello stesso anno, sebbene le attività tecniche fossero state svolte già a partire dal 2016.

L’interrogativo principale era se tali incentivi, riferiti ad attività di anni precedenti, debbano essere sottoposti a tassazione separata o ordinaria, in considerazione della loro natura e del ritardo accumulato nella liquidazione.

Le soluzioni prospettate

L’ente ha avanzato due ipotesi interpretative:

  1. Tassazione separata solo per alcuni emolumenti: Gli incentivi maturati oltre due anni prima della liquidazione dovrebbero essere tassati separatamente. Gli emolumenti riferiti a periodi più recenti rientrerebbero invece nella tassazione ordinaria.

  2. Tassazione separata generalizzata: Gli incentivi erogati con ritardo, a causa dell’introduzione del regolamento e del contratto collettivo, dovrebbero rientrare integralmente nella tassazione separata.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha chiarito che la tassazione degli incentivi arretrati dipende dalla natura del ritardo nell’erogazione. Si distingue tra ritardi:

  • "Fisiologici", legati alla complessità dell’iter amministrativo e compatibili con la normale gestione dei tempi tecnici.
  • "Patologici", determinati da fattori straordinari, come l’adozione tardiva di contratti collettivi o regolamenti interni.

Sulla base di questa distinzione, l’Agenzia ha stabilito che:

  • Gli emolumenti riferiti ad anni antecedenti il 2021, erogati a seguito dell’adozione tardiva del contratto collettivo integrativo, devono essere sottoposti a tassazione separata.
  • Per gli emolumenti maturati dal 2021 in poi, qualora il ritardo nell’erogazione sia considerato fisiologico, si applica la tassazione ordinaria.

Implicazioni pratiche

Questa pronuncia conferma l’importanza di documentare le ragioni dei ritardi nell'erogazione degli emolumenti e sottolinea il ruolo centrale della normativa contrattuale nella determinazione del regime fiscale applicabile. Gli enti pubblici sono invitati a uniformarsi alle tempistiche previste dai contratti collettivi e dai regolamenti per evitare complicazioni in sede di tassazione.