L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha fornito le linee guida per la fruizione dei benefici destinati ai cittadini comunitari che, dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all’estero, decidono di tornare in Italia.
Innanzi tutto, si precisa che ciò che rileva, ai fini del riconoscimento dei benefici in esame (Legge 238/2010) è che il soggetto interessato sia in grado di dimostrare che ha effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero, a nulla rilevando la mancata iscrizione all’Aire.
L’Agenzia rileva, inoltre, che, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 216/201 alla L. 238/2010, possono accedere al beneficio i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 in possesso dei requisiti al 20.1.2009 e, altresì, i cittadini che li maturano successivamente a tale data e, comunque, prima di essere assunti o di avviare l’attività in Italia; fermo restando che il beneficio decorre dal 28.1.2011 e compete fino al 31.12.2015.
Inoltre, visto che né la L. 238/2010 né il relativo decreto attuativo indicano la data a decorrere dalla quale rileva l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia, l’Amministrazione Finanziaria ammette al beneficio fiscale i soggetti che, in possesso di ulteriori requisiti, siano stati assunti o abbiano aperto un’attività (impresa o lavoro autonomo) a decorrere dal 20.1.2009.
Ai fini di consentire al sostituto d’imposta di applicare i benefici fiscali (consistenti nell’abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per gli uomini e all’80% per le donne) e di darne evidenza nel mod. 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall’assunzione, tranne che per il periodo d’imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.7.2011 (che definisce le modalità di fruizione del beneficio). I benefici, quindi, saranno riconosciuti, dal datore di lavoro, dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione.
Tuttavia, le istruzioni contenute nel provvedimento di cui sopra sono state, in parte, superate dalle modifiche normative intervenute nel 2012 e dai relativi effetti sul periodo d’imposta 2011. In deroga a quanto sopra, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i sostituti d’imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per l’anno d’imposta 2011 ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, presentino richiesta di applicazione dei benefici per il periodo d’imposta 2011. Per coloro che presentano la dichiarazione dei redditi, i dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16.5.2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20.6.2012 (detti dati possono essere indicati anche nel mod. Unico PF 2012, secondo le ordinarie modalità di compilazione).
Il soggetto interessato può, altresì, presentare, in alternativa a quanto sopra, istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal periodo di imposta 2012, il lavoratore, può, comunque, presentare la richiesta al proprio datore di lavoro anche oltre il termine di 3 mesi dall’assunzione. In questo caso, il datore può scegliere di riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta ovvero dal primo periodo ci paga dell’anno seguente.