Con due decreti datati 27 settembre 2006 il ministero del lavoro di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze ha emanato le rivalutazioni delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL per i settori agricoltura e industria. Con decorrenza 1° luglio 2006.

In particolare, a seguito della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegai intervenuta nel 2005 rispetto a quella del 2004, calcolata dall'ISTAT nell'1.7% e considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% ex lege 41/1986 e DLgs 38/2000, vengono stabilite le seguenti rivalutazioni:

 

 

Settore agricoltura

Valori

Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° luglio 2006

?19.351, 59

Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui al comma 205, comma 1, lettera b) del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dal 1° luglio è fissata a:

? 12.822,60

pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria

Assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2006

? 1.691,62

 

Settore industria

Valori

La retribuzione media è fissata in ? 61.06 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali sono stabiliti a decorrere dal 1° luglio 2006 nella misura di:

? 12.822,60

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito in:

- comandanti: ? 34.291,30

-                     - capi macchinisti: ? 29.052,35

-                     - primi ufficiali di coperta e di macchina: ? 29.052,35

-                     - per gli altri ufficiali: ? 26.432,87

Ai fini della riliquidazione delle rendite i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

-         anno 2004 e precedenti: 1,0170

-         anno 2005 e 1° semestre 2006: 1,0000

Assegno per l'assistenza personale continuativa a decorrere del 1° luglio 2006 è fissato:

? 422,19

L'assegno da corrispondere agli aventi diritto in caso di morte o infortunio o malattia professionale, a decorrere dal 1° luglio 2006 è fissato:

? 1.691,62

 

 

Gli incrementi annuali sopra citati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10%, limite fissato dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.