Inail: rivalutazione delle prestazioni economiche nei settori agricoltura e industria.
A cura della redazione
In
particolare, a seguito della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegai intervenuta nel 2005 rispetto a quella del 2004, calcolata
dall'ISTAT nell'1.7% e considerato che non si è verificata la variazione
retributiva minima non inferiore al 10% ex lege
41/1986 e DLgs 38/2000,
vengono stabilite le seguenti rivalutazioni:
Settore agricoltura |
Valori |
Retribuzione annua
convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e
per morte decorrenti dal 1° luglio 2006 |
?19.351,
59 |
Retribuzione annua
convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e
per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui al comma 205, comma 1, lettera b) del testo unico per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, dal 1° luglio è fissata a: |
? 12.822,60 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori
dell'industria |
Assegno per l'assistenza
personale continuativa, a decorrere dal |
? 1.691,62 |
Settore industria |
Valori |
La retribuzione media è fissata
in ? 61.06 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della
retribuzione annua, i quali sono stabiliti a decorrere dal 1° luglio 2006
nella misura di: |
? 12.822,60 |
Per i componenti lo stato
maggiore della navigazione e della pesca marittima, il massimale della
retribuzione annua risulta stabilito in: |
- comandanti: ? 34.291,30 -
- capi
macchinisti: ? 29.052,35 -
- primi
ufficiali di coperta e di macchina: ? 29.052,35 -
- per gli
altri ufficiali: ? 26.432,87 |
Ai fini della riliquidazione delle rendite i coefficienti annui di
variazione sono determinati nelle seguenti misure: |
-
anno 2004 e precedenti:
1,0170 -
anno 2005 e 1° semestre
2006: 1,0000 |
Assegno per l'assistenza
personale continuativa a decorrere del 1° luglio 2006 è fissato: |
? 422,19 |
L'assegno da corrispondere
agli aventi diritto in caso di morte o infortunio o
malattia professionale, a decorrere dal 1° luglio 2006 è fissato: |
? 1.691,62 |
Gli incrementi annuali sopra
citati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione
retributiva minima non inferiore al 10%, limite fissato dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione
presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20.
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