L’Inail, con circolare n. 32 del 23 novembre 2021, ha aggiornato i  limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

L'istituto ricorda innanzitutto che il D.M. 23 settembre 2021, n. 188 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.448,90 e di euro 32.405,10.

Per quanto riguarda i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari dal 1° gennaio 2021 a € 58,16 e quella mensile a € 1.454,08.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari dalla predetta data a € 58,40 e quella mensile a € 1.460,07. Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 108,02 e quella mensile a € 2.700,43.

Inoltre, la retribuzione di ragguaglio giornaliera è di € 58,16 e quella mensile di € 1.454,08. La circolare fissa anche i compensi effettivi per ulteriori categorie di lavoratori.