INAIL: pubblicati i codici per la ripresa dei versamenti a settembre
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 23 del 27 maggio 2020, ha fornito le istruzioni operative per la ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e per il documento unico di regolarità contributiva, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
In particolare, per ciò che concerne la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 18, D.L. 23/2020; art. 5, D.L. 9/2020; art. 61, c. 1, lett. b, e c. 5, D.L. 18/2020 – L. 27/2020), si chiarisce che i soggetti interessati beneficiano anche della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989). Gli stessi soggetti beneficiano, altresì, della sospensione delle rate mensili, in scadenza nel medesimo periodo, derivanti dalla rateazione di cui all’art. 8, c. 2 e 2-bis, del D.L. 123/2019 (L. 156/2019), per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017.
Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 16 settembre 2020.
In riferimento alla ripresa dei versamenti, si confermano i seguenti numeri di riferimento, da indicare nel modello F24:
1) 999186 per il pagamento in unica soluzione e 999187 per il pagamento rateale, per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23.2.2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020;
2) 999188 per il pagamento in unica soluzione e 999189 per il pagamento rateale, per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’art. 61, c. 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2.3.2020 nel territorio dello Stato;
3) 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento rateale, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
4) 999190 per il pagamento in unica soluzione e 999191 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
5) 999192 per il pagamento in unica soluzione e 999193 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
6) 999194 per il pagamento in unica soluzione e 999195 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
7) 999196 per il pagamento in unica soluzione e 999197 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
8) 999198 per il pagamento in unica soluzione e 999199 per il pagamento rateale, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Per le imprese del settore florovivaistico aventi diritto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 30.4.2020 al 15.7.2020, si confermano i numeri di riferimento 999200 per il pagamento in unica soluzione e 999201 per il pagamento rateale, da effettuarsi rispettivamente entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Gli interessati sono tenuti a comunicare all’INAIL con l’apposito servizio online in corso di realizzazione (dovrebbe essere pronto per metà giugno) di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.
Per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni di cui all’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989) è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite PEC alla Sede competente.
In materia di regolarità contributiva, infine, l’INAL ha ricordato che, attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio, oltre ai DURC online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16.4.2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30.1.2015 e 23.2.2016.
Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva. La regolarità, infatti, sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Riproduzione riservata ©