L'INAIL, con la circolare 24/03/2005 n.18, richiamando il decreto 17/01/2005 (in G.U. n. 22 del 28/01/2005) che ha fissato le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2005 dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari, ha fornito alcune precisazioni. In particolare spiega l'Istituto assicurativo, le retribuzioni convenzionali valgono per i Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono pertanto esclusi i seguenti: - I Paesi appartenenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia). A decorrere dal 1° maggio 2004 anche Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. - I Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera). - I Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell'Ontario; Provincia del Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia compreso il Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela). L'INAIL inoltre ricorda che le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle sono frazionabili in 26 giornate nei casi di: assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese. Infine conclude l'Istituto assicurativo a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2005, alle quali devono essere del pari ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle.