L’Inail, con la circolare n. 34 del 27 giugno 2013, ha fornito le istruzioni relative alle modalità di denuncia di infortunio e di malattia che, a decorrere dall’1.7.2013, potranno avvenire esclusivamente per via telematica.
In particolare, le imprese costituite in forma societaria e individuale e le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l’Istituto sono tenute ad inviare le denunce/comunicazioni di infortunio per il tramite degli appositi servizi telematici dell’Istituto, utilizzando l’applicativo disponibile sul portale www.inail.it.
Per l’accesso ai servizi on line i soggetti interessati devono richiedere, ove già non effettuato, le credenziali di accesso (utenza e password).
L’invio telematico delle denunce/comunicazioni può avvenire con modalità “on line”, “off line” e in cooperazione applicativa, nell’ambito del sistema pubblico di connettività (Spc).
Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell’evento), i datori di lavoro suindicati siano impossibilitati ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo dei servizi on line, anche in cooperazione applicativa, dovranno trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail, inviando via pec l’apposito modulo 4bis PREST, allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e comunque segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all’Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi.
Le imprese agricole e i coltivatori diretti, in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare, via pec, all’Inail il modulo 4bis PREST di denuncia/comunicazione di infortunio.   
Tuttavia, in considerazione della novità delle disposizioni che pongono a carico delle imprese l’obbligo di dotarsi di un indirizzo pec, ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare direttamente all’obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec.