La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7668 del 30 marzo 2010, ha stabilito che il tasso specifico aziendale, per la determinazione del premio Inail, è previsto con riferimento non all’andamento infortunistico di ogni singola azienda, ma al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione e il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese.
Ciò detto, quindi, ai fini della determinazione del premio Inail dovuto dalle aziende industriali, nel calcolo del tasso specifico aziendale, devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo, anche quando in azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato.