L'INAIL, con la nota 9/03/2007, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che conferma la riduzione contributiva dell'11,50% nel settore edile relativa all'anno 2006, ha fornito alcune precisazioni. In particolare spiega l'Istituto assicuratore i datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2006 ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi, la stessa riduzione non si applica invece sul premio speciale unitario artigiani. Le aziende interessate devono attestare il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame mediante la presentazione dell'unito modello di autodichiarazione disponibile anche sul sito internet dell'istituto. Poichè è già trascorso il termine per l'autoliquidazione 2006/2007 le aziende interessate opereranno in questo modo: - se in sede di autoliquidazione si sono applicate lo sconto, devono solamente presentare il modello di autodichiarazione; - se hanno versato il premio in unica soluzione senza applicarsi lo sconto, possono utilizzare il credito per effettuare compensazioni con le consuete modalità; - se stanno versando il premio in forma rateale senza l'applicazione dello sconto, potranno recuperare il maggior importo pagato con le rate successive alla prima, in scadenza al 16 maggio-16 agosto e 16 novembre 2007. In queste ultime due ipotesi, i datori di lavoro devono presentare il modello di autodichiarazione nonché la comunicazione delle retribuzioni soggette a sconto.