L'Inail, con nota n. 10878 del 18 dicembre 2009, ha fornito una serie di indicazioni in merito alle agevolazioni contributive da applicare in sede i autoliquidazione 2009/2010.
In particolare, per la scadenza del 16 febbraio 2010, l'Inail riassume le agevolazioni contributive per le quali i datori di lavoro devono dichiarare, sul modulo 1031, gli importi delle retribuzioni soggette a sconto e, inoltre, le percentuali di riduzione da applicare sul totale premio, calcolato in relazione alla tipologia di azienda ed all'ubicazione della sede operativa.
L'Inail fa presente che Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la casella "SI" del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. Da quest'anno, il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella "NO" del citato modulo. Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2010, le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2010 e devono essere maggiorate degli interessi.
Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.
Per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123 è applicata la riduzione del premio speciale unitario nella misura del 14,01%. Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2009 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa. Pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, dovranno applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.