La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15694 del 3 luglio 2009, ha stabilito che il generico riferimento al rischio di obsolescenza delle mansioni, con conseguente necessità di riqualificazione, non è sufficiente a giustificare il collocamento in cigs, in mancanza di criteri specifici.
In tema di scelta dei lavoratori, ha affermato la Suprema Corte, incombe sul datore di lavoro l'onere di specificare i meccanismi, diversi da quello della rotazione, che egli intende seguire, di indicare, altresì, le motivazioni di tale scelta e di comunicare alle organizzazioni sindacali gli specifici criteri cui intende adeguarsi; incombe, invece, sul lavoratore, che eccepisca la violazione da parte del datore dei principi di correttezza e buona fede nell'applicazione dei suddetti criteri, l'onere di fornire la prova della suddetta violazione.
La specificità dei criteri di scelta esprime la necessità che essi siano effettivamente in grado di operare da soli la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione e, nel contempo, siano idonei a consentire la verifica della corrispondenza della scelta a tali criteri. Pertanto, ha concluso la Corte, posto che, nel caso di specie, il criterio indicato dal datore di lavoro per l'individuazione dei lavoratori da sospendere era quello del rischio di obsolescenza delle mansioni, i criteri oggetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, non rivestivano il carattere della specificità e non potevano, in alcun modo, consentire la necessaria imparziale scelta fra i vari interessati e la verifica della corrispondenza di tale scelta ai parametri posti.