In Gazzetta Ufficiale la soppressione di Equitalia
A cura della redazione
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 249/2016, il DL ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, che prevede la soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017.
In sua sostituzione verrà istituito un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia.
Il provvedimento stabilisce anche che gli enti locali possono deliberare per il 2017, entro il 1° giugno p.v., di volersi avvalere della predetta Agenzia per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione delle imposte.
Per gli anni successivi invece la delibera deve avvenire entro il 30 settembre.
In merito ai carichi iscritti a ruolo e affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitali e interessi e di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Per fruire della definizione agevolata il debitore deve manifestare la sua volontà all’agente della riscossione entro il 20 gennaio 2017 (90 giorni dall’entrata in vigore del DL 193/2016) rendendo apposita dichiarazione.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione citata può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione oppure mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione oppure presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Restano escluse dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti: le risorse proprie tradizionali previsti dalla Decisione 94/728/CE Euratom, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
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