In Gazzetta Ufficiale il nuovo Bonus carburanti
A cura della redazione
Sulla G.U. 63/2023 è stata pubblicata la Legge 10/03/2023 n. 23 di conversione, con modificazioni, del DL n. 5/2023 sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti, relativo ai buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, del valore di 200 euro, che il datore di lavoro può riconoscere ai propri lavoratori dipendenti.
Il nuovo testo dell'art.1, c.1 conferma che il valore di detto bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200, ma aggiunge, rispetto alla formulazione originaria del DL, che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Si sottolinea, in proposito, che la norma non è una disposizione di interpretazione autentica quindi non ha effetto retroattivo. Produce i suoi effetti solo a decorrere dal 16/03/2023, giorno dell'entrata in vigore della Legge 23/2023 di conversione del DL 5/2023. Ne consegue che i bonus carburanti di 200 euro riconosciuti ai dipendenti fino al 15/03/2023 non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né ai fini contributivi. Invece quelli erogati dal 16/03/2023, saranno esenti solo fiscalmente.
Si ricorda che l'A.E., con la circolare n. 27/E del 2022, ha ritenuto che "l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli".
L'esenzione fiscale fino a 200 euro del bonus carburante si aggiunge ai fringe benefit eventualmente concessi al dipendente e rientranti nel limite dei 258,23 euro previsti dall'art. 51, c.3 del TUIR. Ne consegue che sono totalmente esenti per il lavoratore: 200 euro di buoni carburante; 258,23 euro di beni e sevizi (tra cui è possibile fruire di altri buoni carburante). Se viene superato il limite di 200 euro di buoni carburante e non c'è capienza nel limite dei 258,23 euro, l'intero valore concorre a formare reddito di lavoro dipendente (non è una franchigia).
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