Il Ministero del lavoro, con due decreti datati 15 ottobre 2004 (G.U. 281 dell'11 novembre) ratifica la delibera 464/2004, che ha rivalutato le rendite per infortunio e malattia professionale in vigore fino al 30/06/2004 per effetto della variazione tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998 che ha superato il 10% (così come previsto dalla legge 41/1986). Detta rivalutazione, che ha effetto dal 1° gennaio 2004 dopo l'appovazione con decreto ministeriale, non deve essere confusa con quella che dovrà essere prevista dall'INAIL per il periodo 2004-2005. Infatti la variazione accertata pari all'11,92% dovrà essere riassorbita in quella fissata per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004. Settore Industria - i nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere per il calcolo della rendita sono rispettivamente 12.360,60 e 22.955,40. Settore agricoltura - la retribuzione convenzionale annua sulla cui base devono essere riliquidate le rendite di inabilità e superstiti è fissata in euro 18.655,01. Settore marittimo - i nuovi massimali retributivi sono i seguenti: 33.055,78 (comandanti e capi macchina); 28.005,59 (primi ufficiali di coperta e di macchina) e 25.480,49 (altri ufficiali). Infine si ricorda che per i collaboratori, i lavoratori dipendenti e gli sportivi che hanno cessato il rapporto di lavoro nei primi sei mesi del 2004 è necessario effettuare un conguaglio contributivo.