L'Agenzia delle entrate, con il comunicato del 12/12/2009 (GU n. 289 del 12-12-2009  - Suppl. Ordinario n.233) ha diffuso le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI. I valori riportati in tabella sono utili ai datori di lavoro sia per calcolare il corretto rimborso spese spettante al lavoratore in caso di utilizzo della propria autovettura per motivi di lavoro sia per il calcolo del fringe benefit in caso di assegnazione per uso promiscuo dell'autovettura aziendale al dipendente.
L'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.
Se al lavoratore vengono trattenute in busta paga delle somme per la fruizione anche personale dell'autovettura aziendale, tali importi sono esclusi dal reddito imponibile del fringe benefit.
Infine va ricordato che se il lavoratore utilizza il veicolo aziendale solo per scopi personali, non trova applicazione la regola forfettaria della determinazione del fringe benefit, ma quella generale secondo cui l'imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale in base all'art. 9 del TUIR (valore di mercato del noleggio di quel determinato modello di auto).
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=289&redaz=09A14635&tmstp=1260769691906