Sulla G.U. n. 70 del 24/03/2007 è stato pubblicato il DLgs 6/02/2007 n.28, che da attuazione alla direttiva 2003/41/Ce e disciplina tra le altre cose l'attività transfrontaliera dei fondi di previdenza e le sanzioni applicate ai gestori dei fondi stesse che commettono infrazioni. Più precisamente in merito all'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane il DLgs prevede che i fondi pensione che operano secondo il principio della capitalizzazione, iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP, e autorizzati all'attività transfrontaliera possono operare con datori di lavoro e lavoratori residenti in uno degli stati membri della UE. Mentre in merito all'operatività in Italia di forme pensionistiche complementari comunitarie il DLgs prevede che i fondi pensione istituiti in uno degli stati membri della UE possono operare anche in Italia purchè risultino autorizzati dall'Autorità competente dello stato membro di origine all'attività transfrontaliera. L'operatività di questi fondi comunque è subordinata alla comunicazione da parte degli stessi fondi alla predetta Autorità delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto e la trasmissione della predetta informativa anche alla COVIP. Per quanto riguarda invece il regime sanzionatorio è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.200 euro a 25.000 euro per chi esercita l'attività di gestione del fondo pensione senza esserne stato preventivamente autorizzato.