L’INPS, con il messaggio 27/05/2015, n. 3575, ha aggiornato la procedura per la richiesta del certificato di agibilità che le imprese operanti nel settore dello spettacolo devono possedere se intendono far agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi).

Il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti, nel caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto (anche ratealmente) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi.

La novità principale evidenziata dall’INPS consiste nel fatto che la richiesta del certificato di agibilità potrà essere effettuata selezionando la matricola aziendale sulla quale si intende operare e non più le posizioni identificate con Codice Gruppo e Numero Attività, per effetto del venir meno della prassi precedentemente in uso che basava gli adempimenti sull’attività di impresa.

Il messaggio 3575/2015 precisa inoltre che per la singola occupazione, la retribuzione giornaliera indicata e la qualifica rivestita dal lavoratore dovranno essere le medesime in ogni giorno di svolgimento della prestazione. Invece, se sono state pattuite retribuzioni diverse e/o il lavoratore deve rivestire diverse qualifiche nelle singole giornate, dovranno essere aperte singole occupazioni, ognuna delle quali caratterizzata da univocità con riferimento sia alla retribuzione giornaliera sia alla qualifica rivestita. 

Ai fini della compilazione della richiesta del certificato di agibilità, l’INPS ricorda che la medesima deve essere effettuata in relazione alla singola occupazione svolta e che le date di svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale. Quindi se i giorni della prestazione lavorativa sono contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e quella finale della prestazione, intendendo in tal modo che si tratta di giorni consecutivi di prestazione. Viceversa, se le giornate lavorative non si susseguono tra loro, le medesime andranno specificate singolarmente, con l’inserimento di distinti periodi.

E’ stata anche prevista una nuova funzionalità nella procedura on line che consente al lavoratore delegato dal proprio datore di lavoro o committente di richiedere per se stesso il certificato di agibilità, al fine di soddisfare l’esigenza di provvedere tempestivamente alla richiesta. 

Inoltre per consentire all’impresa di poter disporre di uno strumento flessibile di gestione delle richieste di agibilità inserite è stata introdotta una nuova funzionalità che consente di esportare in formato excel le suddette richieste, filtrate secondo i criteri di estrazione scelti tra quelli resi disponibili.

Qualora dovesse essere verificata la sussistenza di debiti contributivi accertati contabilmente, la procedura inibisce l’emissione del certificato di agibilità, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione, anche attraverso la dilazione in forma rateale, dei predetti debiti contributivi ovvero della produzione di idonea garanzia, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari all’ammontare dei debiti medesimi.

L’INPS precisa  che  il rilascio del certificato di agibilità non è inibito dalla procedura qualora detti debiti contributivi siano già interessati da un piano di dilazione di pagamento in forma rateale; allo stesso modo, il certificato sarà rilasciato anche nel caso in cui i debiti accertati siano oggetto di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale, oppure siano stati oggetto di disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti  ed, infine, qualora affidati all’AdR per la riscossione coattiva, in relazione agli stessi sia stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione.