L’INPS, con il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, ha fornito precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/1984.

Come noto, l’art. 1, c. 222, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha modificato l’art. 3, c. 1, della L. 240/1984.

La novella normativa ha comportato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le imprese cooperative e i loro consorzi sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015.

Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 240/1984 sono inoltre tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), della cassa unica assegni familiari (CUAF) e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria.

Gli obblighi contributivi di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in applicazione dell’art. 1, c. 192, della L. 234/2021, che ha novellato l’art. 2 del D.Lgs. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono estesi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, e dunque anche agli apprendisti di primo e terzo livello.

Per l’assolvimento dei suddetti obblighi contributivi (CUAF, CIGO, CIGS e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, NASpI) l’Istituto ha previsto nei confronti dei datori di lavoro in argomento (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02, utilizzata per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il messaggio odierno, si precisa la misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro in argomento devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia) sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata.