L’INPS, con il messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto, in favore delle imprese armatoriali, dal D.L. 104/2021 e dalla L. 178/2020.

Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’art. 27 del D.L. 104/2020 e all’art. 1, c. 161, della Legge di Bilancio 2021 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’art. 27 del D.L. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’art. 1, c. 161, della L. 178/2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo art. 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Come indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, la Decontribuzione Sud è riconosciuta per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

Le predette imprese armatoriali assolvono agli obblighi informativi e contributivi su posizioni contributive accese per ciascuna nave in armamento, come disposto dall’art. 10 della L. 413/1984.

Tali posizioni contributive sono caratterizzate dal c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N o 2S.

Tenuto conto dell’incumulabilità della Decontribuzione Sud con l’esonero totale disciplinato dall’art. 6 del D.L. 457/1997 si rammenta che non è possibile operare la riduzione contributiva ai sensi dell’art. 27 del D.L. 104/2020 sulle matricole contributive caratterizzate dal c.a. 9F.