Impresa sequestrata: ai fini del DURC rilevano solo i periodi successivi al provvedimento di ripresa dell’attività
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 20/06/2019 n.2326, ha precisato che in caso di imprese sequestrate o confiscate per mafia, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per favorire l’emersione del lavoro irregolare, il contrasto all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro (D.Lgs. 72/2018 attuativo dell’art. 34 della L. 161/2017), ai fini del rilascio del DURC non rileva l’esposizione debitoria maturata prima della data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività.
Infatti, l’art.4 del citato decreto legislativo, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, ha disposto che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata.
Ne consegue che una volta approvato il predetto programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.
Inoltre, poiché l’art. 55 del D.Lgs. 72/2018 non preclude la notifica degli avvisi di addebito e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della Riscossione finalizzate al recupero coattivo degli importi dovuti, tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, potranno essere trasmessi all’Agente della Riscossione.
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