Il calcolo degli utili da attribuire ai partecipanti all'impresa familiare va effettuato al netto delle spese di mantenimento degli stessi, gravante sul familiare che esercita l'impresa. L'onere di provare la consistenza del patrimonio familiare come degli utili da distribuire grava, sulla base della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sul partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili (Cass. 23/06/2008 n.17057).
In questo caso trova applicazione l'art. 230 bis cod. civ., secondo cui il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.