L’Inps, con il messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, ha precisato che l’art. 24, comma 2, del DL 201/2011 (L. 214/2011) interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che, alla data del 31.12.1995, possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
Allo scopo, si ricorda che la suddetta norma è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 707, della legge di stabilità 2015. Il testo coordinato dell’articolo 24 in commento, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.  In  ogni  caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  presente decreto computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa".