Imponibilità contributiva delle somme erogate per la frequenza di asili nido
A cura della redazione
L'Inps, con Messaggio n. 26407 del 26 novembre 2008, rende noto che a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Parma, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 344 del 20/23 ottobre 2008, si è espressa in merito alla imponibilità contributiva delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza degli asili nido da parte dei figli dei dipendenti.
I Giudici costituzionali - accogliendo in larga misura le argomentazioni dell'Istituto - hanno ritenuto inammissibili le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Parma. In particolare, i predetti Giudici hanno rilevato che le eccezioni al principio generale fissato dall'art. 12, comma 1° della Legge n. 153/1969, per il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo, sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale della contribuzione non possano essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva.
In ragione delle suddette argomentazioni, i Giudici hanno concluso per la legittimità costituzionale dell'imposizione contributiva delle somme sopra richiamate.
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