Imponibili i contributi versati alla Cassa edile al fine di erogare prestazioni assistenziali
A cura della redazione
La CNCE, richiamando la risposta n. 24 dell’Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2018, ha ricordato che sono totalmente assoggettati ad imposizione i contributi ricevuti dalla Cassa stessa finalizzati ad erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria, se non versati ad un Fondo sanitario integrativo iscritto all'Anagrafe nazionale.
A dire il vero la citata risposta, riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati ad enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate, richiama esplicitamente quanto espresso dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 55 del 1999 relativa alla contribuzione versata alle Casse Edili.
Con la richiamata risposta, quindi, l'Agenzia non ha introdotto alcuna novità rispetto alla normativa espressamente prevista per le Casse Edili ma, al contrario, ne ha riaffermato la validità generale applicabile anche da parte di altre fattispecie di enti bilaterali.
Rimane pertanto invariata la procedura indicata con la Comunicazione CNCE n. 152 del dicembre 1999, che prevede che ciascuna Cassa Edile/Edilcassa verifichi annualmente l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte affinchè provvedano ad incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.
La citata circolare del Ministero delle Finanze ha anche chiarito che le altre contribuzioni alla Cassa Edile non sono assoggettabili o perché già soggette a ritenuta alla fonte (GNF) o perché non finalizzate a prestazioni a favore dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, ecc.).
Infine la CNCE segnala che la risposta n. 24 dell'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuola materna non debbono essere assoggettate a ritenuta.
Riproduzione riservata ©