L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 421 del 25 agosto 2023, ha precisato che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal dipendente, a cui è assegnato un’auto elettrica in uso promiscuo, per l’installazione nella propria abitazione delle infrastrutture necessarie per la ricarica dell’auto (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) e per le spese di energia elettrica utilizzata per la ricarica dell’auto stessa costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Conseguentemente, il relativo importo entra nell’imponibile fiscale e, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, in quello contributivo.

L’Agenzia delle entrate giunge a questa conclusione dopo aver riepilogato le norme del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e le deroghe al principio di omnicomprensività sancito dall’art. 51 dello stesso Testo Unico, così come le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze con la circolare n. 326/1997 secondo cui il valore convenzionale individuato annualmente dall’ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Rimangono fuori dal regime forfetario, sempre secondo la citata circolare, la fornitura da parte del datore di lavoro, in via gratuita o meno, di altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo (criterio del valore normale i cui al comma 3 dell’art. 51) da assoggettare a tassazione in capo al dipendente (e a contribuzione in capo al dipendente e al datore di lavoro).

In merito alle somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese (consumo di energia elettrica per la carica dell’auto presso la propria abitazione), l’Agenzia delle entrate precisa che le stesse costituiscono reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc. (par. 2.1 della circolare n. 326 del 1997), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.