L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76E del 5 ottobre 2018, corregge il tiro in materia di agevolazioni per i lavoratori impatriati ex art. 16, D.Lgs. 147/2015, affermando che anche il lavoratore, in possesso di titolo di studio, ripetutamente distaccato all’estero, che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia, ha diritto alla detassazione in esame (50% sul reddito prodotto in Italia).

Nella fattispecie in esame, un lavoratore italiano iscritto all’AIRE dal 2004 e in possesso di titolo di laurea, ha svolto numerose esperienza lavorative, anche in distacco da parte di imprese italiane, in tutto il Mondo, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2016, assumendo un ruolo apicale presso una società italiana.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/2017, aveva già chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui all’art. 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

La posizione restrittiva adottata nella suddetta circolare, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:

- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;

- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, si ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al relativo beneficio.