L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 26 del 6 febbraio 2020, ha chiarito che il lavoratore, che ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2010, che ha già fruito dei benefici fiscali ex lege 238/2010 dal 2011 al 2015 incluso e che ha esercitato il diritto di opzione ex art. 16, c. 4, D.Lgs. 147/2015, può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati di cui al citato art. 16 fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2020.

Allo scopo si ricorda che la L. 238/2010 prevedeva la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, avviate in Italia, in favore di cittadini dell'Unione Europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, abbiano intrapreso un percorso di studi o di lavoro all'estero per almeno ventiquattro mesi, decidendo successivamente di ritrasferire la propria residenza ed il proprio domicilio in Italia alfine di intraprendere un'attività (cd. contro - esodati).

In particolare, le agevolazioni consistevano nel far concorrere i suddetti redditi alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura ridotta del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

Tali benefici fiscali, per effetto delle diverse modifiche normative che si sono susseguite nel hanno trovato applicazione fino al periodo d'imposta2017.

Con l'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, è stato introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, un regime speciale per i lavoratori che, dopo un certo periodo di studio o di lavoro svolto all'estero, con corrispondente perdita della residenza fiscale in Italia, decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel nostro Paese (cd. impatriati).

Detto regime consentiva di applicare, per il 2016, ai redditi di lavoro dipendente la tassazione su una base imponibile del 70% e, dal periodo d'imposta 2017, di far concorrere alla formazione del reddito complessivo i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo nella misura del 50%.

L'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati, in base a quanto previsto dall'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 147/2015, e dall'art. 1, c. 1, del decreto attuativo 26.5.2016, spetta, a decorrere dall'anno 2016, per cinque periodi di imposta e, precisamente, per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e per i quattro successivi.

Il successivo comma 4 del citato art. 16 prevede la possibilità per i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, della L. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, di applicare, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa, tali soggetti potevano optare per il regime agevolativo di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

In sostanza, il comma 4 del citato art. 16 ha esteso il regime speciale per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai titolari di attività di impresa, che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015.

L'opzione per il nuovo regime consente ai soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, di richiedere la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70%, per il 2016, e del 50% per gli anni dal 2017 al 2020, in luogo della tassazione su una base imponibile del 20% o 30% per i soli anni 2016-2017.

Il diritto all'opzione in commento (da esercitare entro e non oltre il 2.5.2017) non era condizionato ad alcun termine iniziale di trasferimento della residenza, con la conseguenza che l'opzione poteva essere esercitata anche dai soggetti in possesso dei requisisti di cui alla L. 238/2010 rientrati in Italia prima del 2015.