L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 133 e n. 136 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti in merito al periodo minimo di residenza estera richiesto per i lavoratori di cui al comma 2, art. 16, D.Lgs. 147/2015, al fine di poter beneficiare dello sgravio fiscale del 50% sul reddito prodotto in Italia.

A tal fine, si osserva che l’art. 16 in commento non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).

Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, con la risoluzione n. 51/E del 6.7.2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo di che trattasi.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.