L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 596 del 16 settembre 2021, ha chiarito che il cittadino italiano iscritto all’AIRE, dipendente di una società estera (nella fattispecie, statunitense), può usufruire del regime speciale per lavoratori “impatriati” ex art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015 se rientra in Italia continuando a svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera.

Lo stesso, inoltre, può continuare ad applicare il beneficio per altri cinque anni con un taglio sui redditi del 50%, se ha a carico un figlio minorenne., così come previsto dal c. 3-bis del citato art. 16.

L’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 non richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un’impresa operante in Italia, di conseguenza, possono beneficiare del taglio dell’imponibile prodotto nello Stato anche i dipendenti di aziende o enti esteri o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).