L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 36 del 12 febbraio 2019, ha chiarito che i requisiti dello svolgimento dell’attività lavorativa all’estero per 24 mesi o più e quello dell’iscrizione all’AIRE per il periodo minimo di due periodi d’imposta devono essere presenti in capo al soggetto al momento in cui rientra in Italia per svolgervi attività lavorativa acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, del TUIR, non rilevando, quindi, la contemporaneità della loro maturazione.

Ciò posto, circa la durata dell’attività di studio svolta all’estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi per il conseguimento di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream, come previsto dall’art. 16, c. 2, del D.Lgs. 147/2015, si osserva che il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua i detti titoli aventi la durata di almeno due anni accademici.

Nella fattispecie in esame, Alfa, cittadina italiana, residente nel Regno Unito, il 15 gennaio 2014 aveva sottoscritto con una società del U.K., senza soluzione di continuità con un precedente contratto di stage, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’interpellante, in considerazione della residenza abituale all’estero, ha presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), alla quale risulta regolarmente iscritta dal 14.10.2015.

Successivamente, in data 3.10.2017, aveva risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta società e, dal 16.10.2017, aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con una nuova società.

Alfa dichiarava, infine, che, nel corso dell’anno 2019, sarebbe rientrata in Italia con un contratto di lavoro dipendente, con conseguente termine dell’impegno lavorativo nel Regno Unito, assumendo la propria residenza nel territorio dello Stato e impegnandosi a mantenervela per i successivi anni.