L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 497 del 25 novembre, ha chiarito che il lavoratore italiano, residente in Norvegia dal 2015 (pur non cancellandosi dal registro anagrafico italiano), rientrato in Italia a decorrere dal mese di marzo 2018 per svolgere attività di lavoro subordinato, ha diritto a fruire del regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 a decorrere dall'anno di imposta 2018, purché sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2016 e 2017 e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina.

Il comma 5-ter, introdotto nell'art. 16 citato, dall’art. 5 del DL 34/2019, prevede, infatti, che: "I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)" (ossia, nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento).

Allo scopo, l’Amministrazione finanziaria ritiene che la richiamata disposizione trovi applicazione non solo per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, ma anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.