L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 495 del 25 novembre, ha chiarito che la lavoratrice italiana, residente in Irlanda da oltre 6 anni, che trasferisca la propria residenza in Italia a decorrere dal mese di settembre 2019, ha diritto a fruire del regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 a decorrere dal periodo di imposta 2020, purché sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Irlanda (ratificata con L. 583/1974) e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina.

Il comma 5-ter, introdotto nell'art. 16 citato, dall’art. 5 del DL 34/2019, prevede, infatti, che: "I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)" (ossia, nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento).