L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 204 del 25 giugno 2019, ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito del periodo minino di residenza all’estero (due anni) per fruire dell’agevolazione fiscale ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (lavoratori impatriati), per ciò che concerne, in particolare, la procedura di iscrizione all’AIRE, gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano, rese all’ufficio consolare competente, decorrono dalla loro data di presentazione, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

È quanto disposto dall’art. 16, c. 3, del DL 22/2019, attualmente in fase di conversione, che ha inserito il comma 9-bis nell’art. 6 della L. 470/1988.

Inoltre, lo stesso art. 16, c. 3, del DL 22/2019 abroga l’art. 7 del DPR 323/1989 (concernente l’approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 470/1988), che fissava la decorrenza della data di ricezione della stessa da parte dell’ufficiale dell’anagrafe.

La nuova disposizione in commento (ergo: art. 16, c. 3) prevede, infine, che le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del DL 22/2019 (26 marzo 2019) e non ancora ricevute dall’ufficiale dell’anagrafe, abbiano la stessa decorrenza della data di presentazione.