L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 283 del 19 luglio 20189, ha chiarito che il lavoratore italiano residente all’estero che intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. “impatriati”, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Resta ferma la possibilità per l’istante di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.