Impatriati: la prova della residenza all’estero secondo il Decreto Crescita
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 216 del 28 giugno 2019, ha chiarito che l’art. 16, c. 5-ter, del D.Lgs. 147/2015, introdotto dal DL 34/2019, secondo cui, per i soggetti non iscritti all’AIRE, è possibile comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, si applica anche ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019.
La suddetta norma, infatti, per espressa previsione legislativa, si applicherà ai soggetti che rientreranno in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (quindi, dal 2020). Tuttavia – afferma l’Agenzia -, la ratio della norma consente l’immediata applicabilità della disposizione, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali ex art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015, anche ai soggetti che, nel rispetto di tutti i requisiti di legge, trasferendo la residenza fiscale in Italia durante l’anno corrente, possano comprovare la residenza fiscale all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti sulla base delle regola dettata su base convenzionale.
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