Impatriati: istituiti i codici tributo per la proroga opzionale
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021, ha istituito i codici tributo per consentire ai lavoratori impatriati l’esercizio dell’opzione che proroga di cinque anni il regime speciale agevolato.
Tale versamento, con scadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con i seguenti nuovi codici tributo:
- “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”
- “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
In sede di compilazione del modello sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 Dlgs n. 147/2015, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
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