L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 14/02/2020 n. 4, ha precisato che l’agevolazione fiscale prevista per gli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) non può essere riconosciuta a coloro che maturano il requisito consistente nell’aver svolto continuativamente fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi un’attività lavorativa oppure un’attività di studio, cumulando periodi di studio e di lavoro.

Infatti la disposizione normativa è chiara. Prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’UE o di uno Stato extraUE con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale e che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ne consegue che maturare il requisito è necessario che solo l’attività lavorativa oppure solo quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi.