Impatriati extracomunitari: per esercitare l’opzione non basta trasferire la residenza
A cura della redazione
Nella fattispecie in esame, l'istante, con doppia cittadinanza, italiana e serba, in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Belgrado, ha dichiarato di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso una Banca, con sede a Belgrado, in data 1° febbraio 1999. Nel 2008 ha sposato un cittadino di nazionalità italiana regolarmente iscritto all'AIRE, con il quale ha vissuto a Belgrado fino al 2016 ed in data 20 agosto 2010 è nata la figlia.
A decorrere dal 4 luglio 2016, l'istante è stata distaccata in Italia, presso la Banca X per svolgere la mansione di "HR Senior Specialist". A seguito del distacco e nell'ottica di stabilire la propria residenza in Italia, l'Istante ha presentato, in data 12 luglio 2016, richiesta di permesso di soggiorno e, in data 10 novembre 2016, richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione acquisita dall'istante, la società italiana distaccataria le ha offerto una posizione lavorativa in qualità di "Responsabile Compensation & International Mobility" con un contratto a tempo indeterminato. L'istante, dopo aver rassegnato le dimissioni dall'incarico svolto in Serbia, ha accettato la proposta, formalizzando un nuovo ed autonomo contratto e avviando la propria attività lavorativa stabilmente in Italia a partire dal 1° luglio 2018.
In data 22 gennaio 2018, l'istante ha prestato giuramento dinanzi all'Ambasciata d'Italia a Belgrado dove aveva presentato domanda di cittadinanza (2013), con successiva trascrizione del relativo decreto del Ministro dell'Interno negli appositi registri del Comune di Milano in data 26 giugno 2018.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, ha beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ha innanzi tutto ricordato che l'art. 5, c. 1, del D.L. 34/2019 (L. L. 58/2019) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, incrementato le percentuali di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.
Le modifiche normative al citato art. 16 del D.Lgs. 147/2015, operate dall'art. 5 del D.L. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, trovano applicazione, ai sensi del c. 2 del citato art. 5 del medesimo decreto, come modificato dall'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 124/2019 (L. 157/2019), «a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015».
Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con circolare 33/2020.
In particolare, la predetta circolare ha chiarito che con l'art. 16, c. 3-bis del D.Lgs. 147/2015, come inserito dall'art. 5, c. 1, lett. c) del decreto Crescita (D.L. 34/2019), il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
- l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
- l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente l'art. 1, c. 50, della L. 178/2020 ha inserito nel detto art. 5 del decreto Crescita, il c. 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al c. 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015».
La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che - durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
L’art. 1, c. 50, della legge di Bilancio 2021 restringe, però, la platea dei potenziali fruitori dell'opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione:
- coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
- i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
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